Cari amici del Blog,
finalmente, dopo lunghi mesi di attesa, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la decisione del Ministero della Salute di "tagliare", nel 2010, buona parte della cosiddetta rivalutazione ISTAT delle pensioni dei danneggiati da vaccino e da emotrasfusione.
la Sentenza, numero 293 del 2011, è molto importante sotto almeno due aspetti.
Anzitutto è stato fondamentale il contributo e l'impulso delle Associazioni delle famiglie dei danneggiati, A.M.E.V. e C.O.N.D.A.V. , che hanno dato finalmente una prova di unità di intenti nella rivendicazione dei diritti dei cittadini vittime di trattamenti sanitari obbligatori, sia pur nelle distinte posizioni processuali.
Nondimeno, il principio di diritto enunciato dai Giudici supremi, è di quelli che nella nella sua semplicità farà tremare il Governo!
Infatti, è stato stabilito che il criterio di calcolo delle rivalutazioni ISTAT adottato fino ad ora è errato, che sono legittimi i ricorsi giudiziari finora presentati dai cittadini per la rettifica dei conteggi, e che in più è lecito ancora oggi adire il Giudice per ottenere tutti gli arretati finora maturati ed indebitamente trattenuti, oltre all'aumento del mensile per il futuro.
In particolare, i danneggiati da vaccino avranno diritto ad un congruo aumento dell'assegno mensile percepito, poichè deve ritenersi rivalutabile alla stessa stregua della legge 210 del 1992 anche la legge 229 del 2005, che come sapete ha moltiplicato gli importi del mensile a tale categoria, secondo i criteri della precedente legge...
Chi, nel Palazzo, pensava di aver individuato e tagliato con questa norma i "costi inutili" della previdenza sociale è stato servito... Ben altri sono i "costi inutili" da tagliare, come ci insegna, del resto, la quotidiana realtà di sprechi e smargiassate della classe politica nostrana...
Cosa succede adesso, in pratica, per coloro che sono interessati da questo provvedimento della Corte Costituzionale? In estrema sintesi possiamo dire che:
- chi ha ottenuto sentenze, passate in giudicato, che stabiliscono il corretto conteggio delle somme dovute, riprenderà a percepire gli importi correttamente stabiliti dal Giudice, con la corresponsione degli arretrati finora maturati e non corrisposti;
- chi ancora non si è attivato, o ha dovuto rinunciare alla azione giudiziaria per via della norma appena cancellata dalla Corte, dovrà rivolgersi ad un legale specializzato per poter ottenere quanto gli spetta, poichè è molto probabile che i tempi per l'adeguamento "automatico" degli importi spettanti sarà biblico, ed osteggiato in mille modi dalla burocrazia (altro settore da analizzare per l'individuazone dei "costi inutili" di cui sopra...)!
Ricordo a tutti che il mio studio è in grado di seguirvi passo passo per le vostre necessità di giustizia, relative a tale problematica.
Contattatemi pure con fiducia!
Un saluto cordiale.
- avvocato, ma anche l'una tantum della 210 e della 229 vengono ritoccati per effetto della rivalutazione dell'i.i.s?!
RispondiElimina-Che ne pensa del problema che colgo io. i vaccinati che volessero agire si trovano di fronte il D.M 6 ottobre 2006 che all'art 3 comma 2
dice:
Si intende abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il soggetto che, già beneficiario dell’indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Cioè a dire..se vuoi adire il giudice per la rivalutazione della 210 perdi la 229!!!
caro Mathias, rispondo alle sue domande:
RispondiElimina- la rivalutazione sulla i.i.s. agisce sul mensile della 210 e della 229, ed anche su l'una tantum, visto che questo emolumento si calcola sulla base dell'assegno mensile. c'e' della giurisprudenza a riguardo, anche se non univoca.
- quanto alla famosa rinuncia prevista dall'articolo 3 del Decreto ministeriale del 2006, questa non riguarda i benefici erogati della 210 e dell 229, poichè tale norma era stata pensata per evitare il cumulo fra i benefici di legge e quelli eventualmente ottenuti da cause giudiziarie intentate per ottenere quanto non corrisposto direttamente dalla legge (es. danno esistenziale, biologico, etc.).