12 giugno 2012

IL “NESSO CAUSALE” PREVISTO DALLA LEGGE 210 DEL 1992. AUTISMO DA VACCINI? RELAZIONE POSSIBILE, DANNO RISARCIBILE!


In materia previdenziale - assistenziale (e le provvidenze ex lege 210/1992 vi rientrano a pieno titolo), un coefficiente di ragionevole probabilità, se non contraddetto da altre risultanze processuali, è sufficiente a provare il nesso causale.
Una differente interpretazione, tendente ad esempio ad individuare specifiche responsabilità mediche o farmacologiche nella causazione della patologia contrasterebbe sia con la ratio che con la lettera stessa della Legge de quo che, ribadiamo, trattasi di norma di natura previdenziale assistenziale e non risarcitoria, oltre che con le più recenti evidenze scientificostrumentali afferenti alla questione in esame.
Tale principio è stato affermato in diverse decisioni della S.C.
Così proprio in tema d’indennizzo previsto “. a favore di coloro che presentano danni irreversibili derivanti da epatiti post trasfusionali, dallarticolo 1 comma terzo della legge 25/2/1992 n. 210, ovvero, in causa di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati dallarticolo 2 comma terzo della stessa legge, la prova a carico dellinteressato ha ad oggetto, a seconda dei casi, leffettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità” (Cass. sezione lavoro sentenza del 17/1/2005 n. 753).
In senso analogo Cass. Sezione lavoro sentenza del 21/6/2006 n. 14308, secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dellorigine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità
In senso del tutto analogo, sempre in tema di malattie professionali, vedi fra le altre, Cass. Sezione lavoro sentenza del 25/10/2005 n. 20665, Cass. Sezione lavoro sentenza dell’11/6/2004 n. 1128, particolarmente significativa Cass. Sentenza del 26/5/2006 n. 12559 secondo cui le conclusioni probabilistiche possono desumersi da dati epidemiologici.
Alla stregua dei principi esposti il nesso eziologico, la cui sussistenza costituisce il nodo della presente controversia, deve ritenersi adeguatamente provato sulla base di elementi che fondino una valutazione di ragionevole probabilità.
Gli esami diagnostici comunemente utilizzati per la diagnosi dell'autismo da vaccino, ad esempio, dimostrano per tabulas l’esistenza di un nesso di causalità tra la patologia contratta dal bimbo danneggiato e la profilassi vaccinale seguita nell'infanzia, dovuta ad una severa reazione immunoallergotossica (adiuvanti, stabilizzanti, conservanti, principi attivi dei vaccini) da quest'ultima provocata.
Segnatamente, è necessario dimostrare che la malattia é insorta successivamente alla somministrazione dei vaccini (positività del criterio cronologico), si é manifestata come conseguenza di un unico danno localizzato (positività del criterio topografico), le cui successive e gravi manifestazioni sono giustificabili dalla funzione mediatrice dell'encefalo (positività del criterio di efficienza) in un rapporto di causaeffetto che soddisfa anche il cosiddetto criterio di continuità fenomenica.
Inoltre non deve considerarsi sussistente nel caso di specie ogni patologia legata alla vita fetale, familiari-genetiche, della nutrizione, metaboliche, neurologiche o neuropsichiatriche, infettive o settiche, fisiche, ormonali o diverse, rilevabili da esami di laboratorio eseguiti sia su campione ematico che urinario (positività del criterio di esclusione).
Già con le sentenze 21.4.1977 n.1476 e 13.5.1982 n.3013, e poi di recente con la sent. 21/01/02 n° 632 la Cassazione ha avuto occasione di puntualizzare come l'individuazione del rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato all'esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici deve essere effettuata, non solo con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle nozioni della patologia medica e della medicina legale, per cui la possibilità teorica di un margine inevitabile di relatività non può, di per sé sola invalidare un accertamento basato sulla corrispondenza di alcune affezioni a un determinato meccanismo causale, in assenza di qualsiasi altra causa patogena.
Inoltre si deve tener conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l'evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti.
E' di esperienza comune come nella realtà medica non accade quasi mai che intervenga un'unica causa nella determinazione di una patologia, accade molto più spesso che il danno sia provocato dal verificarsi di una serie di concause, in altre parole nella eziologia delle malattie i fattori sono spesso plurimi.
Questo indirizzo interpretativo ha avuto due precedenti giudiziari anche in Lombardia, con la Sentenza definitiva del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro n° 4252 del 2007 e del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro n° 413 del 2009, quest'ultima confermata in Appello con Sentenza n° 387 del 2012.
Nella Sentenza di Busto Arsizio, in particolare, il Giudice ha ritenuto che sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una "ragionevole probabilità", unitamente alla mancanza di prova, da parte del C.T.U., di altre (con)cause determinanti.
La perizia di parte, redatta dal Dottor Massimo Montinari, aveva analizzato la storia clinica di una bimba affetta da cerebropatia con tratti autistici subito dopo le vaccinazioni obbligatorie e, sulla scorta della connessione logica dei dati e delle conoscenze medicobiologiche più recenti, aveva elaborato un giudizio, (di probabilità), in favore della sussistenza del nesso causale fra l'infermità e le vaccinazioni somministratele e le seguenti reazioni allergoimmunologiche post-vaccinali.
Tale giudizio diagnostico è stato ritenuto condivisibile in quanto congruamente motivato e sopportato da una letteratura scientifica, unitamente alla mancanza di prova, da parte del C.T.U., di altre (con)cause determinanti.
le conclusioni medico legali a cui perviene l'Amministrazione sanitaria nel corso della istruttoria amministrativa della Legge 210 del 1992 spesso non sono condivisibili, perché non superano le gravi critiche che muove loro l'indirizzo giurispridenziale prevalente nei Tribunali italiani.
I profili di criticità sui quali è opportuno che si pronunci il Giudice, in luogo del Ministero o della ASL, sono i seguenti:
  1. Sotto il profilo del modus procedendi va segnalata la mancata applicazione, da parte della Amministrazione sanitaria, del c.d. “principio dellequivalenza delle condizioni”, in forza del quale la concausa è causa per intero dell’evento anche se sono presenti altre concause. In altre parole, a fronte di una menomazione dell’integrità psico-fisica in ipotesi potenzialmente derivante da una pluralità di cause, aventi tutte natura efficiente e causale, deve necessariamente trovare applicazione il principio espresso dallart. 41 c.p. in tema di equivalenza causale, in base al quale «il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dallazione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra lazione, lomissione e levento». In applicazione della teoria della par condicio causale, pertanto, qualsiasi atto o fatto che si ponga come precedente o concomitante o sopravveniente nella verificazione della sequela di accadimenti concludentesi poi con la produzione dellevento (la menomazione dellintegrità psico-fisica), deve ritenersi concausa, in senso giuridico, dello stesso.
  2. Conformemente alla suddetta teoria, pertanto, il nesso causale non può essere sic et simpliciter escluso, ad esempio, dall’eventuale predisposizione genetica del danneggiato e/o dal concorso di altre cause, aventi eventualmente origine anche non vaccinale. Ciò che conta è che si sia verificato anche uno soltanto degli antecedenti necessari dell’evento.
  3. Pertanto, una volta chiarito che, in linea generale, alle vaccinazioni praticate al bambino avrebbero potuto conseguire i danni poi dallo stesso in effetti riportati (danni peraltro già accertati nel corso del procedimento amministrativo) avrebbe dovuto riconoscersi, nei già indicati termini probabilistici, la sussistenza del nesso causale salvo che fosse sopravvenuta (ma non è questo il caso) una causa, cronologicamente “intermedia” tra il trattamento vaccinale e la menomazione poi riportata.


    Seguendo queste linee guida è possibile ottenere una sentenza di riconoscimento del nesso causale intercorrente fra una qualsiasi patologia ascrivibile alle tabelle della legge 210 del 1992 e le vaccinazioni praticate nell'infanzia, sia obbligatorie che facoltative, compresa la c.d. encefalopatia con tratti autistici, correlabile alle vaccinazioni pediatriche.

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