Cari amici del Blog,
rispondo pubblicamente ed in maniera univoca a tanti di voi che mi chiedono se è possibile presentare la domanda per l'accertamento di danno da vaccino per i propri figli, che magari hanno già più di 10 anni, ed hanno sviluppato la patologia al termine del terzo o quarto ciclo delle vaccinazioni pediatriche, ossia intorno ai 2 anni di età.
In che modo, e a quali condizioni, decorre il termine triennale previsto
dalla legge per poter presentare una domanda di riconoscimento di danno
da vaccino?
l'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge 210 del 1992, confermata da numerose sentenze di Cassazione relative alla previdenza obbligatoria, prevede che il termine decorra dalla piena e qualificata conoscenza della possibilità di ricondurre il danno al vaccino, tenuto conto che non rilevano nè la data delle vaccinazioni nè della prima diagnosi (purchè non si parli di possibile danno vaccinale).
l'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge 210 del 1992, confermata da numerose sentenze di Cassazione relative alla previdenza obbligatoria, prevede che il termine decorra dalla piena e qualificata conoscenza della possibilità di ricondurre il danno al vaccino, tenuto conto che non rilevano nè la data delle vaccinazioni nè della prima diagnosi (purchè non si parli di possibile danno vaccinale).
Il Ministero della Salute ovviamente tende a non condividere questa interpretazione, per motivi che tuttavia esulano da ragioni di politica sanitaria o di uniforme e corretto funzionamento della Pubblica amministrazione, che sono tendenzialmente riconducibili... al risparmio della spesa pubblica!
tenuto conto che la legge dà alle famiglie la possibilità di accedere anche gratuitamente (è infatti possibile, lo ribadisco, presentare in proprio la domanda amministrativa) ai benefici di una cospicua pensione vitalizia per danno vaccinale, e che non c'e' l'obbligo di portare le carte in tribunale in caso di (doppio) rigetto amministrativo di tale istanza, ritengo che avviare la procedura prevista dalla Legge 210 del 1992 sia un sacrosanto diritto e dovere di ciascuno di voi!
in altri termini, se non si possiede ancòra una conferma scritta nella diagnostica o nei referti specialistici della possibile etiopatogenesi postvaccinale del danno, il termine triennale non decorre, rimanendo di fatto sospeso fino al verificarsi della condizione predetta.
in altri termini, se non si possiede ancòra una conferma scritta nella diagnostica o nei referti specialistici della possibile etiopatogenesi postvaccinale del danno, il termine triennale non decorre, rimanendo di fatto sospeso fino al verificarsi della condizione predetta.
prendetene nota, amici del Web!
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