rispondo alle vostre numerose richieste di informazioni riguardo il presunto obbligo di vaccinare i propri figli al fine di poterli iscrivere a scuola, sia pubblica che privata , ribadendo che la normativa vigente garantisce piena libertà anche in relazione a questo incombente.
Il comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 1518 del 22 Dicembre 1967, come modificato dal D.P.R. 355 del 26 Gennaio 1999 recita: "la mancata certificazione (dell'obbligo vaccinale) NON comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami".
Stay tuned...
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