Delibera
della Giunta della Regione Toscana N .493 del 17-05-2001
DIPARTIMENTO
DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'
Oggetto:
Direttive alle Aziende UU.SS.LL. per interventi assistenziali a
favore di pazienti affetti da particolari patologie.
LA
GIUNTA REGIONALE
Visto
il Piano Sanitario Regionale 1999-2001 approvato dal Consiglio
Regionale con delibera n° 41 del 17 febbraio 1999 il quale nella
parte III, paragrafo 4 punto 2 afferma che deve essere attribuita
rilevanza assoluta al percorso assistenziale nel quadro di un
rapporto eticamente e culturalmente corretto tra domanda di
assistenza e concreta disponibilità di risorse;
Vista
la propria delibera n.996 del 26 settembre 2000 avente ad oggetto “
linee guida assistenziali ed indirizzi organizzativi per lo sviluppo
della rete di cure palliative”.
Considerato
che, come stabilito dall’articolo 2 comma 1 della legge 833/78 e
dall'art.1 comma 1 D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502, la tutela della
salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e
della libertà del paziente;
Rilevato
che l’articolo 1 comma 7 lettera b) del Decreto Legislativo 19
giugno 1999 n°229 avente per oggetto “ Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n° 419” dispone che
siano poste a carico del SSN le tipologie di assistenza i servizi e
le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche e di rischio, evidenze scientifiche di uno specifico
beneficio in termini di salute a livello individuale e collettivo;
Visto
l’articolo 3 comma 2 della legge 8 aprile 1998 n° 94 di
conversione del Decreto Legge 17 febbraio 1998 n° 23 che fra l’altro
dispone che il singolo medico può, sotto la propria responsabilità
e previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso
informato dello stesso impiegare una specialità medicinale al di
fuori delle indicazioni di registrazione nei casi in cui il medico
stesso ritenga che il paziente non possa essere utilmente trattato
con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione
terapeutica purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi
su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale;
Visto
la premessa al decreto del Ministero della Sanità 22 dicembre 2000
avente ad oggetto “ Revisione delle note riportate nel
provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e
successive modificazioni”
Considerato
che
-
il quadro normativo sopra delineato assicura sufficienti garanzie di
tutela della salute per i cittadini affetti da patologie gravi
,indicando le modalità e i requisiti per la fruizione delle
prestazioni stesse;
-
la gravità di alcune patologie e la loro specificità clinica
determinano comunque situazioni dove il ripristino dello stato di
salute o il mantenimento della speranza di vita sono talmente esigue
che legittimano, sul piano umano e morale, il ricorso a tentativi di
cura non erogati dal SSN e assicurati unicamente dalle famiglie dei
pazienti su cui ricadono tutti i disagi e gli oneri economici;
-
fermo restando il principio della erogabilità delle prestazioni a
carico del SSN sulla base delle evidenze scientifiche è doveroso far
fronte al fenomeno sopra descritto in termini di adeguato supporto
sia per la rilevanza sociale dello stesso sia in ottemperanza al
principio fondamentale del SSN che assume ,come elemento portante di
tutta l’attività assistenziale , il rispetto della dignità e
della libertà di cura del paziente;
-
sono principi ispiratori del Sistema Sanitario Regionale
l’appropriatezza delle prestazioni , la continuità di cura , la
dignità e la libertà del paziente , pur nell’ambito di un equo
governo della domanda;
Visto
l'art. 24 della L.R. 17 marzo 2000, n.22 "Riordino delle norme
per l'organizzazione del servizio sanitario regionale" e
ritenuto di impartire apposite direttive alle aziende sanitarie per
la realizzazione del percorso assistenziale con iniziative anche a
carattere sperimentale da inserire negli atti di programmazione
attuativa aziendale, nei settori di gravi patologie con particolari
specificità e rarità, secondo le modalità di seguito indicate;
Considerato
infine opportuno rinviare la disciplina organica in materia di
interventi a carattere mirato, legati a patologie di particolare
gravità e rarità con carattere innovativo dal punto di vista
terapeutico ed assistenziale, al termine della prima fase di
sperimentazione, coincidente con la pubblicazione del prossimo Piano
Sanitario Regionale, e nell'ambito dello stesso;
A
voti unanimi
DELIBERA
1.
Sulla base di quanto in premessa specificato e su specifica richiesta
dei pazienti affetti da particolari patologie che, malgrado
l’assistenza fornita dal SSN incorrono in rilevanti spese per
ulteriori livelli di assistenza, anche di natura farmacologica, i
Direttori Generali delle Aziende USL sono autorizzati ad erogare un
contributo economico non superiore a lire 30.000 (trentamila)
giornaliere.
2.
L’erogazione del contributo sopraindicato avviene su richiesta del
paziente alla quale viene allegata proposta di piano di trattamento
terapeutico redatto dal medico di Medicina Generale. La proposta è
accompagnata da una relazione sulla storia sanitaria del paziente ed
eventuale documentazione dalla quale risulti che sono state comunque
espletate le procedure terapeutiche appropriate definite da linee
guida consolidate ed è stata altresì dimostrata l’inefficacia di
procedure standard. A tal fine il Medico di Medicina Generale può
avvalersi di consulenze specialistiche rese da strutture pubbliche.
3.
il piano terapeutico di trattamento deve essere limitato ad un
periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovato solo dietro
relazione del medico curante e, se ritenuto necessario, previa
verifica da parte della Azienda USL. La direzione sanitaria aziendale
è tenuta ad attivare le relative procedure di controllo.
4.
La liquidazione del contributo avviene esclusivamente dietro
presentazione di idonea documentazione probante le spese sostenute
dall’assistito e la conformità del trattamento al piano
terapeutico proposto.
5.
Trimestralmente le Aziende USL dovranno far pervenire al Dipartimento
del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà apposita
rendicontazione circa i contributi erogati ed i relativi piani
terapeutici. In relazione al carattere sperimentale del presente
provvedimento, sulla base dei rendiconti trimestrali, la Giunta
Regionale si riserva di ridefinire le procedure di erogazione,
rinviando ad una disciplina organica della materia, da adottare in
seguito alla valutazione dei risultati ottenuti dalla sperimentazione
e da inserire, se ritenuta efficace, nell'ambito del prossimo Piano
sanitario regionale.
Il
presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo
41, comma 1 lettera b, della L.R. 9/95 è pubblicato per intero sul
BURT ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 18/96.
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