La patologia psichica
come doppia patologia nel danno da emotrasfusione infetta
(Prof. Dott. Giuseppe Castellani)
Dopo 8 anni durante i quali mi sono occupato del danno psichico
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria – e per i loro
genitori, considerazione compresa nella proposta di modifica alla legge 210/92,
presentata l’anno scorso in Commissione alla Camera (e per quella parte
sono stato l’estensore del testo), si ripresenta all'attenzione forense la
comprensione deldanno psicologico derivato da quello da trasfusione
di sangue infetto.
Anche a questa materia ho dedicato molteplici sforzi, sfociati in
adeguati riconoscimenti amministrativi per i soggetti colpiti; adesso, in virtù
della fine della transazione proposta a suo tempo dal Ministero – che certo non
ha soddisfatto le aspettative dei danneggiati, possiamo proporre in termini
ancor più stringenti la valutazione per il riconoscimento delle sofferenze
psicologiche esperite dai soggetti con l’ingresso nella malattia epatica.
Come ebbi a scrivere nel testo di modifica citato, è condicio sine
qua non che la persona certifichi e dimostri la presenza e l’entità di tale
danno psichico, che a buon diritto si aggiunge al riconoscimento
dell’infermità derivata dalla trasfusione in oggetto.
Inoltre, va massimamente considerata la possibilità che il
Ministero richiami a controllo il danneggiato per la prima patologia e allora,
senza un’altra adeguata copertura, cesserebbe l’indennizzo erogato quando i
riscontri ematochimici non confermassero la presenza dell’epatite (detto in
breve, ma concretamente).
Poiché – e lo dico in maniera tecnica, freddamente, ma non per
questo non vicino alle persone danneggiate - la quasi totalità dei soggetti
colpiti da epatite post-trasfusionale ha sviluppato una condizione di malessere
psicologico, spesso con una sintomatologia disadattiva che ha richiesto e
richiede terapie farmacologiche con antidepressivi ed ansiolitici,
ripetute negli anni, ecco che il nostro compito è quello di fornire
innanzi tutto la conoscenza di questa possibilità riconoscitiva e,
successivamente, indagare nel modo adeguato - che altre volte ho descritto -
l’entità della patologia psichica presente nella persona. In tal modo, è
possibile richiedere la ‘doppia patologia’ per tale causa, garantendo al
soggetto il giusto riconoscimento anche economico per la sofferenza patita e
che patisce.
La ‘battaglia’ non è semplice e prevede accertamenti
iper-specialistici che sostanzino quanto andiamo esponendo; ma compiere tali
passi non è troppo faticoso, né impossibile, a fronte di un risultato utile
alla portata dei richiedenti, come ho potuto effettuare negli anni scorsi con
numerosi danneggiati.
I tempi sono maturi perché si inizi nuovamente un’opera di
‘avvicinamento’ alle competenti Commissioni mediche, con la determinazione di
ottenere il giusto riconoscimento per un danno non voluto né causato da chi lo
esperisce.
Contattate con fiducia il blog del nostro amico e collaboratore Avv. Saverio Crea (scrivendo un messaggio nella casella della colonna di sinistra del sito, dedicata ai contatti) per ulteriori delucidazioni e chiarimenti!
Nessun commento:
Posta un commento