Spesso succede che le famiglie che propongono la domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui alla Legge 210 del 1992, per supposto danno da vaccinazione obbligatoria o raccomandata, la vedano respinta (anche) in punto di presunta intempestività di presentazione. Cerchiamo allora di capire insieme come si fa a stabilire quando e come presentare, per tempo, una domanda di indennizzo ai sensi della predetta legge. L'articolo 3 della Legge 210 del 1992 recita: “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV”.
I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Tale principio, giova ricordarlo, è stato ribadito anche da Corte di Cassazione, Sezione 6^, Ordinanza n° 7304 del 20 Marzo 2011, che ha stabilito formalmente che la decorrenza del termine triennale per la presentazione della domanda ex lege 210 del 1992 decorre dal momento in cui “il soggetto risulti avere conoscenza del danno”, ovvero la piena consapevolezza di TUTTI gli elementi costitutivi e significativi dal punto di vista giuridico del danno stesso, con particolare riferimento alla eziologia della patologia contratta.
La Corte di Appello di Firenze inoltre, con sentenza 86 del 5 Febbraio 2015, passata in giudicato per mancata opposizione del Ministero della Salute, oltre che fare proprio il dictum della Cassazione ha condannato il Ministero ex art. 1 comma 17 della Legge 228 del 2012 per avere proposto un appello manifestamente infondato sul punto della eccezione di presunta intempestività di presentazione della domanda amministrativa ex lege 210 del 1992.
Il combinato disposto di norma e giurisprudenza di legittimità, pertanto, sembra porre con chiarezza il decorso del termine triennale per la presentazione della domanda amministrativa di primo grado al momento della effettiva presa di coscienza della possibile etiopatogenesi postvaccinale del danno alla salute, attraverso una idonea prova documentale...
Prendetene nota, cari lettori!
Nessun commento:
Posta un commento